E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale (n. 259 del 29 ottobre), il Decreto 30/09/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze contenente le modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell’Imu relativa all’anno 2021, per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità .
La norma anzidetta, ha previsto – accogliendo una sollecitazione di Confedilizia, che ha chiesto e continua a chiedere anche il giusto risarcimento per tutti i proprietari soggetti al blocco degli sfratti – l’esenzione dal versamento dell’Imu per l’anno 2021, relativa all’immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28/02/2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30/06/2021.
La stessa esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28/02/2020, la cui esecuzione è sospesa, a seconda dei casi fino al 30/09/2021 o fino al 31/12/2021.
Poiché tale esenzione è giunta successivamente al versamento della prima rata dell’Imu 2021 (o del versamento dell’unica rata a saldo), la stessa disposizione ha previsto che per coloro che avessero già provveduto al versamento dell’imposta, entro il 16/06/2021, fosse riconosciuto il diritto a ottenere il rimborso di quanto corrisposto.
Con il decreto in questione per richiedere il rimborso i consulenti di Ape Confedilizia Torino e la segreteria potranno dare tutte le indicazioni necessarie.
Decreto 30.9.2021