Tratto da Confedilizia notizie – settembre 2021
“Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche “le società di cui al titolo V del libro V del codice”: società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata. I requisiti devono essere in possesso dei soci illimitatamente responsabili, degli amministratori e dei dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali le società prestano servizio.”
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