La norma modifica gli articoli 121 e 122 del d.l. n. 34/2020, vietando la cessione dei crediti successiva alla prima. Tali articoli disciplinano: la cessione del credito e lo sconto in fattura per il superbonus e per gli altri bonus edilizi per i quali lo sconto e la cessione sono possibili; la cessione del credito per botteghe e negozi (art. 65, d.l. n. 18/2020), per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per l’affitto d’azienda (art. 28, d.l. n. 34/2020), per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120, d.l. n. 34/2020), per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125, d.l. n. 34/2020).
La nuova normativa consente esclusivamente: in caso di opzione per lo sconto in fattura (ex art. 121, comma 1, lett. a), d.l. n. 34/2020), la facoltà di cedere il credito da parte del soggetto che ha effettuato gli interventi di cui al successivo comma 2, con divieto di successive cessioni da parte dell’avente causa; in caso di cessione del credito (ex art. 121, comma 1, lett. b), e art. 122, comma 1, d.l. n. 34/2020), la facoltà di cedere il credito da parte del beneficiario originario, con divieto di successive cessioni da parte dell’avente causa.
Con una norma transitoria, si prevede inoltre che i crediti che alla data del 7.2.2022 siano stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’art. 121 o al comma 1 dell’art. 122 citati possano costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
Infine, è prevista la nullità dei contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni.
Lo scopo della norma – evidenziato nella relazione tecnica che accompagna il decreto – è quello di evitare che, attraverso una serie di cessioni si possa “dissimulare l’origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l’intento di giungere alla monetizzazione degli stessi e alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta”.
(Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27.1.2022 il decreto-legge 27.1.2022, n. 4, contenente “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (c.d. decreto “Sostegni-ter”).